Legislazione sull'acqua

La base della legislazione svizzera sull'acqua, inclusa l'attribuzione delle competenze, è rappresentata dalla Costituzione. Vi è una "Legge Federale sulla Protezione delle Acque", una legge sull'ingegneria idraulica ("Legge Federale sulla Sistemazione dei Corsi d'Acqua") e una legge sull'uso dell'acqua ("Legge Federale sull'Utilizzazione delle Forze Idriche"). Inoltre vi sono una serie di leggi e ordinanze legate all'acqua, includendo anche la legislazione sulla gestione forestale, la pianificazione del territorio, l'agricoltura, la protezione della natura, lo smaltimento dei rifiuti, la gestione delle sostanze chimiche.

Gi obiettivi della legislazione Svizzera sull'acqua sono

  • Corsi e specchi d'acqua superficiali e sub-superficiali vanno protetti da impatti avversi (Art. 1 Legge Federale sulla Protezione delle Acque)
  • Gli esseri umani e i beni materiali vanno protetti dai rischi naturali legati all'acqua (Art. 1 Legge Federale sulla Sistemazione dei Corsi d'Acqua)
  • Dev'essere garantito un uso sostenibile delle risorse idriche e dei corsi e specchi d'acqua  (diversi articoli in svariate leggi federali)